Alla Softbyte Solutions S.r.l., azienda informatica dove ogni problema sembrava risolvibile con un aggiornamento software, c’erano due dipendenti storici: Manlio Peretti e Fulgenzio Marasca.
Erano entrati in azienda alla fine degli anni Novanta, quando trovare programmatori affidabili era difficile quasi quanto trovare una stampante che funzionasse al primo colpo.
Per convincerli ad accettare l’assunzione, l’azienda aveva riconosciuto a entrambi un consistente superminimo individuale.
Nulla di strano.
Anzi, una pratica piuttosto comune.
Per anni le buste paga scorrono tranquille. Ogni rinnovo contrattuale porta qualche aumento, ma il superminimo resta apparentemente immobile. Nessuno ci fa troppo caso.
Poi, lentamente, qualcosa cambia. Nel cedolino iniziano a comparire assorbimenti progressivi. Gli aumenti del contratto nazionale vengono compensati riducendo il superminimo.
Manlio e Fulgenzio iniziano a confrontare le buste paga come archeologi davanti a un reperto misterioso. Più guardano i numeri, più si convincono di una cosa.
“Dopo tutti questi anni, quel superminimo non potevano più toccarlo.”
L’idea sembra persino logica. Se una voce retributiva rimane intatta per sei, otto o dieci anni, non significa forse che l’azienda abbia rinunciato ad assorbirla? La discussione si accende.
I due lavoratori sostengono che il comportamento dell’impresa dimostri una precisa volontà: lasciare il superminimo sempre separato dagli aumenti contrattuali.
Inoltre fanno notare che i contratti collettivi più recenti parlano di superminimi non assorbibili.
Secondo loro il quadro è chiaro. Secondo l’azienda molto meno.
Quando il clima comincia a surriscaldarsi entra in scena il cavalier Ersilio Trombetti, amministratore della società, uomo che considerava la contabilità una forma d’arte e le controversie una malattia da evitare. Per capire come stanno davvero le cose chiama il Consulente del Lavoro , dottor Giovannangelo Decubernatis.
Il Giova arriva, prende le lettere di assunzione, esamina i cedolini, rilegge i contratti collettivi e ascolta con pazienza entrambe le versioni. Poi appoggia gli occhiali sulla scrivania.
“Partiamo dall’inizio.”
Spiega che il superminimo è, per sua natura, una quota di retribuzione che supera i minimi previsti dal contratto collettivo. Proprio per questo, salvo accordi diversi, può essere assorbito dagli aumenti successivi.
Manlio non ci sta.
“Ma se non lo hanno assorbito per dieci anni significa che hanno rinunciato.”
Il Giova sorride.
“Dipende da cosa riuscite a dimostrare.”
E qui emerge il vero cuore della vicenda. Non basta che il superminimo sia rimasto invariato per molto tempo. Occorre provare l’esistenza di un titolo specifico che lo renda non assorbibile. Può essere una clausola nella lettera di assunzione. Può essere un accordo aziendale. Può essere una previsione contrattuale espressa. Qualcosa di scritto e verificabile.
In assenza di questo elemento, il mero decorso degli anni non trasforma automaticamente il superminimo in un bene sacro e inviolabile.
Anche l’argomento della prassi aziendale si rivela meno solido del previsto. Perché un uso aziendale esista davvero, spiega il Giova, occorre una condotta favorevole, costante, uniforme e generalizzata.
Non basta osservare che in alcuni periodi il superminimo sia rimasto fermo.
Bisogna dimostrare una scelta aziendale stabile e riconoscibile per tutti.
Infine arriva l’ultima obiezione.
“Ma i contratti collettivi dal 2008 in poi tutelano i superminimi.”
Il Giova annuisce. “Vero. Ma bisogna leggere bene cosa dicono.”
Le clausole sui rinnovi contrattuali regolano normalmente gli aumenti futuri dei minimi tabellari.
Per trasformare un vecchio superminimo assorbibile in un elemento definitivamente non assorbibile serve una previsione chiara ed esplicita. Non basta trovarne un riferimento generico all’interno del rinnovo contrattuale.
Qualche mese dopo arriva la risposta della Cassazione.
E conferma esattamente il ragionamento del Giova.
La Suprema Corte respinge il ricorso dei lavoratori, ribadendo che il superminimo individuale resta normalmente assorbibile; spetta al lavoratore dimostrare l’esistenza di una clausola o di un titolo che ne garantisca la conservazione. Né il mancato assorbimento protratto negli anni, né il semplice richiamo a contratti collettivi successivi sono sufficienti a cambiare automaticamente la natura originaria del trattamento economico.
Manlio e Fulgenzio escono dall’ufficio con una certezza in più.
Le convinzioni contano. Le prove contano molto di più.
Il parere del Giova
L’ordinanza della Cassazione n. 18760 del 9 giugno 2026 insegna una lezione semplice ma preziosa: il superminimo è normalmente assorbibile e chi sostiene il contrario deve dimostrare l’esistenza di una specifica previsione derogatoria. Il fatto che per anni non sia stato assorbito non equivale automaticamente a una rinuncia del datore di lavoro, né basta a creare un uso aziendale.
Per le aziende il messaggio è chiaro: nella lettera di assunzione conviene sempre specificare se il superminimo è assorbibile oppure no. Una riga scritta bene all’inizio del rapporto può evitare anni di contenzioso alla fine.


