Welfare aziendale: cos’è e perché oggi è importante!

<< Tutti gli articoli

Gruppo di mani unite sullo sfondo della scritta welfare

È l’insieme di iniziative, beni e servizi che l’azienda può mettere a disposizione dei propri dipendenti, per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale. 
La definizione di Welfare, termine anglosassone, è infatti quella di “benessere” e “assistenza sociale” e può essere di carattere pubblico, privato e aziendale.
Non esiste  tuttavia nel nostro ordinamento una definizione precisa di welfare aziendale; ciò che esiste è un insieme di norme fiscali e previdenziali finalizzate a ridurre il costo dei beni e servizi per l’azienda e abbattere il peso fiscale per i lavoratori dipendenti.
 

Condizioni e caratteristiche del welfare aziendale

Le opere e servizi oggetto di Welfare Aziendale non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente al verificarsi di 3 condizioni, ossia quando:

  • sono rivolti a categorie omogenee di dipendenti
  • hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto
  • sono concessi a titolo volontario da parte del Datore di Lavoro (anche con regolamento aziendale) o tramite contratto o accordo collettivo integrativo di secondo livello (accordo sindacale per capirsi!!)

Quando si tratta il tema del Welfare Aziendale si è portati a ritenerlo appannaggio delle aziende più strutturate, se non altro perché i piani di welfare vengono definiti da Accordi contrattuali di secondo livello, che necessariamente richiedono la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori.
Il vero punto di attenzione, tuttavia, è rivolto alle aziende meno dimensionate che, vuoi anche per la totale sconoscenza della materia o ancor più perché soggette a informazioni distorte, non sfruttano i benefici e le potenzialità del welfare aziendale.
Stiamo dunque parlando del Welfare previsto da regolamento aziendale, che è appunto il frutto naturale delle determinazioni unilaterali della parte datoriale.

Ma prima un distinguo

Le aziende possono attivare due piani di welfare:

  • Unilaterale
  • Contrattuale

E’ considerato Welfare Unilaterale quello erogato al lavoratore per iniziativa volontaria del Datore di Lavoro, senza negoziazione o accordo aziendale o con le rappresentanze dei lavoratori.
Per Welfare Contrattuale si intende l’insieme di beni e servizi che traggono origine da contratto, accordo o anche da un regolamento aziendale.
La differenza fondamentale tra le due forme di Welfare attiene essenzialmente ai limiti di deducibilità dal reddito d’impresa da parte del Datore di Lavoro.

Infatti…

Da un punto di vista aziendale sono deducibili, nel limite del 5 per 1000 dell’ammontare del costo del lavoro in bilancio, le spese sostenute per aver messo a disposizione opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. 
In puri termini economici il 5 per 1000 del costo del lavoro è un po’ pochino!! Se pensiamo che un operaio qualificato costa circa 30k il limite di deducibilità della spesa che sosterrei per quel lavoratore è 150 euro!!

Però…

L’erogazione dei benefit previsti dall’art. 51, comma 2 lettera f), in conformità a disposizioni di contratto o di regolamento aziendale che configurino un obbligo negoziale, determinano la deducibilità integrale dei costi sostenuti dal Datore Lavoro. 

Come precisa la circolare AE 28E/2016, infatti, laddove il Welfare Aziendale sia previsto da contratto collettivo, accordo sindacale sia territoriale che aziendale o comunque da regolamento aziendale vincolante in quanto configura l’adempimento di un obbligo negoziale, allora il limite del 5 per 1000 non opera. Risulta pertanto degno di nota come il legislatore abbia previsto una forte incentivazione alla sottoscrizione di contratti collettivi rispetto alla stesura di regolamenti non vincolanti, ovvero accordi unilaterali.

In altre parole:

se il Datore di Lavoro intende erogare dei beni o servizi alla generalità dei lavoratori dipendenti che per legge non vengono tassati in tutto o in parte deve assolutamente concludere un accordo “vincolante” con i propri collaboratori, il c.d. “regolamento aziendale” anche senza l’intervento delle RSA/RSU (organizzazioni sindacali e rappresentanti dei lavoratori). Se invece intende riconoscere tali beni senza alcun accordo ma unilateralmente e senza vincoli, potrà dedurli solo nel limite del 5/1000 del costo del lavoro.

Quali sono i beni ed i servizi che rientrano nel welfare Aziendale e che non contribuiscono a formare reddito da lavoro dipendente?

Vediamo alcuni esempi espressamente indicate nel TUIR:

  • Abbonamenti ai trasporti pubblici
  • Ricreazione e tempo libero (ingressi cinema e teatri, abbonamenti alla palestra, spa, centri sportivi, impianti sciistici, viaggi, pacchetti esperienze, eventi spettacoli, attività extrascolastiche)
  • Prestazioni sanitarie (check up, visite specialistiche, odontoiatriche, riabilitazione, counseling e supporto psicologico)
  • Beni e servizi in natura, buoni spesa per benzina, shopping, e-commerce (entro la soglia dei fringe benefit: 258,23 euro/anno)
  • Versamenti integrativi a fondi di previdenza (nessun limite quando il contributo deriva dalla conversione del premio di risultato, negli altri casi fino a 5.164,57 euro/anno)
  • Contributi di assistenza sanitaria a enti o a case con fine esclusivamente assistenziale (nessun limite quando il contributo deriva dalla conversione del premio di risultato, negli altri casi fino a 3.615,20 euro/anno)
  • Servizi di baby sitting e servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (assistenza domiciliare, badanti, assistenza residenziale)
  • Educazione e istruzione; master, università, corsi di formazione extraprofessionali, corsi di lingua, spese di educazione e di istruzione per i familiari come rette d’iscrizione e frequenza per ogni tipo di scuola, acquisto di libri di testo scolastici, campus estivi, soggiorni e vacanze studio, ludoteche e altri servizi aggiuntivi (per esempio gite d’istruzione e scuolabus) 

Interessante!
 
Tra le tipologie di servizi offerti dai piani di welfare rientra anche l’assistenza ai familiari non autosufficienti. Secondo l’Agenzia delle Entrate, per “non autosufficiente” si intende la situazione, risultante da certificazione medica, di incapacità «a compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche, e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti».

Ma in “soldoni” quali sono i vantaggi del welfare aziendale?

Sicuramente, sia per l’azienda che per il dipendente, ci sono dei  vantaggi contributivi e fiscali, oltre all’utilità del bene o del servizio. Aziende e lavoratori non pagano, o pagano meno, contributi e tasse sul valore di quanto ricevuto.
Se, ad esempio, l’azienda desse 1.000 euro lordi di premio ad un lavoratore, questa dovrebbe accollarsi anche il costo relativo a contributi, al TFR  alla 13ma e, dove è previsto, anche della 14ma. In tal modo i 1.000 euro diventerebbero 1.440. Dall’altra parte, il lavoratore pagherebbe sul premio di 1.000 euro  la sua quota di contribuzione INPS e le tasse, intascandosi circa 720 euro netti. 
Con il Welfare Aziendale se si fornisce un bene o un servizio del valore di 1.000 euro questi saranno netti sia per l’azienda che per il dipendente.

Conclusioni

Il regolamento aziendale quindi è lo strumento a disposizione del Datore di Lavoro per delineare in maniera nitida un insieme di regole e di dinamiche organizzative e comportamentali che caratterizzano gli aspetti specifici dell’attività e dell’ambiente di lavoro per la somministrazione di beni e servizi per ridurre il cuneo fiscale nell’ambito di una politica retributiva “alternativa”.

Condividi: 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti
al nostro Blog!

Studio Milan si impegna a proteggere e rispettare la privacy degli utenti: le informazioni personali raccolte vengono utilizzate solo per amministrare gli account e fornire i prodotti e servizi richiesti. È possibile prendere visione dell’informativa ai sensi del Reg. EU 2016/679 cliccando qui

Articoli correlati