Dopo l’ 11 settembre del 2001, per l’allarme mondiale dei dirottamenti aerei, è stato adottato il protocollo internazionale di sicurezza che vietava di portarsi appresso boccette di liquidi, acqua, profumi, creme ecc. Chiunque riteneva necessario nell’emergenza, nel timore di attacchi terroristici, fosse corretto uniformarsi a questa regola. Ma che fatica! Quante volte ce ne siamo dimenticati. Quante volte abbiamo dovuto lasciare al check in il flacone di profumo, o il kit per le unghie o addirittura qual temperino svizzero che ci siamo sempre portati con noi ad ogni vacanza da allora, e sono passati 21 anni… la regola è diventata una normalità, anzi per dirla in termini giuslavoristici: un diritto acquisito!
Ebbene dal 1 aprile 2022, terminata l’emergenza sanitaria, si ritorna alla normalità! Evviva! Verranno abbandonate progressivamente le misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia. Potremo circolare liberamente senza mascherine e senza passaporti verdi. Si potrà addirittura ritornare al lavoro. Ma sarà proprio così? Dovremo capire bene qual è il concetto di normalità.
Con la fine dello stato di emergenza, quindi ripeto dal 1 aprile 2022, la novità che più ci interessa riguarda l’obbligo del Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50. Non sarà più richiesto dal Datore di Lavoro il green pass rafforzato. Tuttavia rimane sempre in vigore la versione “base”, quindi tampone ogni 48 ore! “Tana libera tutti”. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato la bozza del Decreto Legge che ci renderà liberi.
Ma torniamo agli over 50.
Quindi via libera al rientro in azienda per quei lavoratori resilienti al vaccino con più di 50 anni e sospesi dal lavoro e dalla retribuzione. Naturalmente questo non vale per quelle categorie di lavoratori più a rischio, più sensibili, proprio perché più esposte con le fragilità. Il riferimento è al personale sanitario, ai lavoratori delle strutture ospedaliere ed i lavoratori delle Rsa. Questo almeno fino al 31 dicembre 2022… poi si vedrà…
Altra data importante, forse, sarà il 1 maggio 2022. La festa del lavoro. Chissà se la triade festeggerà! Sarà una coincidenza ma sembra infatti che verrà definitivamente abolito il GP sui luoghi di lavoro. Per alcuni lavoratori, ma anche Datori di Lavoro, sarà una festa! Questo vale sia per la certificazione verde Super, che si ottiene con la vaccinazione, sia per quella base, che si può ottenere anche con un tampone negativo. Regola quindi che ricomprende tutti i lavoratori naturalmente. Non servirà né vaccinarsi, né farsi il tampone, anche se rimane l’obbligo di immunizzazione per gli over 50 fino al 15 giugno 2022… poi si vedrà…
Quarantena
Dal 1 aprile 2022 decadono le quarantene da contatto senza distinzioni di sorta, quindi anche per i non vaccinati, con obbligo di indossare le mascherine Ffp2 al chiuso fino al massimo di 10 gg dopo la data dell’ultimo contatto stretto. Quindi per essere più espliciti: tutti a laurar! L’autoisolamento vale solo per coloro che hanno contratto il virus.
Smart working
Proroga dello Smart working “semplificato” fino al 30 giugno 2022: la possibilità di ricorrere al lavoro da casa, (ma sarebbe corretto dire “da remoto”), nel settore privato, senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato. Il decreto prevede, infatti, la proroga di tre mesi per l’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla data del 30 giugno viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Sul tema sarebbe opportuno valutare attentamente, e per tempo, di predisporre e concludere con il lavoratore interessato un documento ad hoc che regolamenti la prestazione da remoto. La normativa sul lavoro agile è chiara (art. 19 comma 1) l’accordo “relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova”.
Non sono pertanto ammessi (né validi) accordi conclusi in forma orale o per fatti concludenti.
Perché è così importante parlare di “accordo” e di regolamentazione? Perché non è da sottovalutare la “leggerezza con la quale fino ad ora è stato consentito di utilizzare la modalità di lavoro “da remoto”? Sia chiaro lo SW (Smart working) non è la normalità!
Le linee guida previste dalla legge prevedono infatti la regolamentazione dei seguenti punti, solo per citarne alcuni:
- Durata dell’accordo
- L’alternanza dei periodi di lavoro svolti all’interno ed all’esterno dei locali aziendali
- I luoghi in cui non è consentito svolgere l’attività a distanza
- Gli “aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali” con riguardo ad esempio alle forme di esercizio del potere direttivo del datore ed alle condotte che possono esporre il dipendente a responsabilità disciplinari
- Gli strumenti di lavoro
- Le spese di manutenzione e sostituzione degli strumenti di lavoro , di norma a carico del datore di lavoro
- Le procedure da seguire in caso di guasto, furto , smarrimento delle attrezzature o di tutte quelle circostanze in cui è intervenuta l’impossibilità di svolgere la prestazione
- I tempi di riposo del lavoratore e le misure tecnico – organizzativo necessarie per garantirne la disconnessione dagli strumenti di lavoro
- Le forme e le modalità di controllo della prestazione all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto sia della disciplina contenuta nello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 numero 300) che della normativa in materia di protezione dei dati personali
- La parità di trattamento dal punto di vista economico e normativo
- La tutela assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro , quindi al tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a distanza
- La formazione eventualmente necessaria per svolgere la prestazione in modalità agile
- Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali
In conclusione, sarebbe opportune individuare, capire, pianificare, cosa s’intende fare con lo SW, per non trovarsi impreparati a ridosso del periodo estivo, anche perché la Commissione Lavoro della Camera ha trovato un accordo sulla regolamentazione dello SW demandando anche alla Contrattazione Collettiva Nazionale gli aspetti più rilevanti in assenza di un accordo individuale.


