L’assenza ingiustificata ha le ore contate

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Business man che corre in primo piano sotto un orologio che tiene il tempo

Con ordinanza N. 27331 dello scorso settembre 2023 la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto.
Le “specifiche modalità formali” indicate dalla sentenza si rifanno al D.L.vo. n. 151 del 2015, ovvero all’obbligo del lavoratore di formalizzare le dimissioni attraverso il sistema telematico “on line” collegandosi al sito del Ministero del Lavoro.


Ma arriviamo al punto


Sempre più di frequente se un lavoratore vuole dismettere il suo rapporto di lavoro non ricorre alle “dimissioni volontarie” come sarebbe corretto…ma adotta un altro espediente (all’Italiana) che ha come unico scopo farsi licenziare per intascarsi il contributo NASPI, ovvero un sussidio erogato dall’INPS, che può arrivare anche a superare 23.000 euro in un biennio, oltre ad avere diritto alla contribuzione figurativa per 24 mesi utile ai fini pensionistici.


Se ci pensiamo un attimo è…tanta roba!!!


Infatti, in caso di “assenza ingiustificata” del lavoratore, protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, determina per il Datore di Lavoro, la possibilità di procedere previa contestazione disciplinare al licenziamento del furbetto “scomparso”. Questo è ciò che accade il più delle volte. Il lavoratore si assenta dal lavoro e viene licenziato, con l’aggravio che l’Azienda dovrà pagare anche il c.d. “contributo o ticket di licenziamento” che supera i 1600 euro!!


Oltre la beffa l’inganno


Ma allora perché, se un lavoratore si assenta dal lavoro deliberatamente e con l’intento di farsi licenziare devo attivare la procedura di licenziamento mentre non è possibile ritenere il suo comportamento come dimissioni “valide” alla luce dei c.d. “fatti concludenti”?


Giusto per precisare: fatti concludenti o per dirla con una locuzione latina “facta concludentia” si intende ogni forma di manifestazione tacita della volontà negoziale. In pratica i fatti evocano una condotta significativa, espressione di una volontà di “fare qualche cosa”, anche se non espressa esplicitamente.

Ma se l’allontanamento dal posto di lavoro è stato scelto dallo stesso lavoratore… perché se viene licenziato acquisisce il diritto alla NASPI, ai contributi volontari e addirittura anche “portatore in dote” di un beneficio contributivo per il successivo datore di lavoro pari al 20% dell’indennità con ancora percepita????
Ad oggi la risposta è data alla sentenza della cassazione con la quale ho aperto il presente articolo. Le dimissioni sono tali solo se manifestate con atto volontario del lavoratore attraverso “specifiche modalità” quindi SOLO on line sul sito del Ministero.


La bubbana… Sembra finita… Infatti….


Il Governo presentando un disegno di legge, ora all’esame del Parlamento, prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, in caso di assenza superiore a 5 giorni, (quindi 6!!) il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina relativa alla NASpI.
… se andrà a buon fine direi che ci siamo!! …Sono dovuti passare 8 anni prima di giungere alla conclusione che certi comportamenti, abusati un po’ da tutti rappresentavano una frode ai danni dello Stato (INPS) e del contribuente (Noi).
Nel frattempo, chi volesse farsi licenziare “legalmente”, approfitti in questi ultimi giorni dell’anno per farsi una “vacanzina” ingiustificata perché poi la “bubbana” finisce.… Aspettiamo comunque l’approvazione del disegno di Legge… per capire meglio come procedere…

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