Contestazione disciplinare: raccomandata ar – compiuta giacenza

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Cassetta della posta piena di lettere

Molto spesso accade che le contestazioni disciplinari che l’azienda inoltra per raccomandata AR al lavoratore non giungano al destinatario perché assente al momento della consegna , o perché non ha voluto “riceverla” , o addirittura non è poi andato a ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale entro il termine indicato, pur avendo ricevuto il c.d. “avviso di giacenza”.

Sanzione disciplinare: cosa fare in caso di mancato ritiro della raccomandata

  • Se il lavoratore non ritira la raccomandata con il provvedimento disciplinare come posso notificargli la mancanza o l’addebito, e procedere con l’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare?
  • Ha valore la contestazione disciplinare se il lavoratore non le riceve?

A tal proposito è interessante sottolineare che la Corte di cassazione ha chiarito che la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l’ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza presso l’indirizzo del destinatario assente. (Cass. n. 27526/2013). In questi casi, la raccomandata si considera regolarmente consegnata e notificata. Per una raccomandata, la compiuta giacenza si perfeziona in 30 giorni dal tentativo di consegna. In altre parole , se il destinatario della contestazione disciplinare non si reca entro 30 giorni presso l’ufficio postale per il ritiro della raccomandata AR significa che la raccomandata è stata di fatto “letta” e quanto in esso contenuto si presume conosciuto.

Il valore della compiuta giacenza nell’ambito della contestazione disciplinare

Da un punto di vista pratico il Lavoratore che non ritira una raccomandata sperando di “scappare” dalle conseguenze del loro contenuto non è affatto una cosa consigliabile. Anzi, il rischio è alto , ovvero quello di dover subire determinate conseguenze – la sanzione disciplinare – senza avere piena consapevolezza delle stesse e rischiando di non potersi difendere. Infatti dopo la “compiuta giacenza” il Datore di Lavoro potrà irrogare l’eventuale sanzione disciplinare senza l’obbligo di sentire il lavoratore in sua difesa.

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