Decreto Lavoro: Incentivi all’occupazione giovanile

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ragazzi seduti su una scalinata

L’art. 27 del “Decreto Lavoro” del 4 maggio ’23, n.48 introduce un incentivo all’occupazione giovanile per i Datori di Lavoro privati, a cui è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Ad esempio, per un operaio dell’industria metalmeccanica, livello D2, con una retribuzione lorda mensile di euro 1.673,45, il Datore di Lavoro potrà beneficiare in compensazione di € 1.004,07 al mese per 12 mensilità pari ad € 12.048,84 annui.

L’incentivo spetta per le nuove assunzioni a decorrere dal giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 alle seguenti condizioni:

  1. che alla data di assunzione il “giovane” NON abbia compiuto il trentesimo anno di età
  2. che NON lavori e NON sia inserito in corsi di studi o di formazione (c.d. “NEET”: Not in Education, Employment or Training- Indicatore atto a individuare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione).
  3. che sia registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. [Per aderire al programma occorre prima di tutto essere registrato al portale MyAnpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Attraverso questo portale si può infatti effettuare l’adesione a Garanzia Giovani, comunicando anche la Regione in cui si vuole beneficiare del programma.]
Come richiederlo: le fasi
  1. Il Datore di Lavoro (ovvero il suo Consulente del Lavoro) dovrà presentare specifica domanda all’INPS per la fruizione dell’incentivo attraverso apposita procedura telematica, manifestando la volontà di assumere il lavoratore individuato secondo le condizioni appena sopra descritte
  2. L’INPS entro 5 gg provvede a comunicare la sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo, riservando al Datore di Lavoro una somma pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante
  3. Entro il termine perentorio di 7 giorni, il Datore di Lavoro provvede alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo
  4. Entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni, il Datore di Lavoro ha l’onere di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo
Nota Bene:
  1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori, di cui sopra, il Datore di Lavoro che ha richiesto l’incentivo decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
  2. L’incentivo di cui all’art. 27 è corrisposto al Datore di Lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. In pratica recupero l’importo (60% della retribuzione lorda) versando i contributi in misura ridotta.
Cumulo con altri incentivi
  • Tale incentivo è cumulabile con le assunzioni incentivate degli under 36 (di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “Legge di Stabilità 2023)
  • Con le assunzioni in apprendistato
  • Con le assunzioni di giovani under 30
Tuttavia…

…in caso di cumulo l’incentivo, di cui sopra, è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore «NEET» assunto.

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