Nelle campagne ordinate della provincia di Rovigo, tra un frantoio riconvertito a coworking e un bar che serviva cappuccini di soia “per spiriti sensibili”, sorgeva l’azienda Ortolani Futuristi S.r.l., specializzata in logistica ortofrutticola di nuova generazione. Il titolare, il signor Basilio Basilisco, aveva un talento raro: riusciva a complicarsi la vita anche quando tutto procedeva serenamente.
Tra le figure che avevano lavorato in azienda l’anno precedente spiccava Greta Zolletta, una stagionale precisa e affidabile, con un’unica debolezza: la burocrazia le faceva lo stesso effetto del polline ai soggetti allergici.
Aveva cessato il suo contratto a tempo determinato nel silenzio più totale, convinta che “tanto, se servono, mi richiamano loro”.
Nel frattempo, l’azienda di Basilio si era trovata, mesi dopo, a dover assumere a tempo indeterminato. E così fece: selezionò un nuovo magazziniere, firmò il contratto e avviò il periodo di prova. Tutto apparentemente lineare.
Il problema emerse qualche settimana dopo, quando, spinta da un improvviso entusiasmo normativo, Greta inviò una e-mail formale: “intendo avvalermi del diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 81/2015”.
Era convinta che quel diritto fosse già sospeso in cima al suo capo come una nuvola pronta a scaricare fulmini legali sul datore.
E Basilio, leggendo quella frase, vide la sua serenità ripiegare su sé stessa come un ombrellone a fine stagione.
La scelta del nuovo assunto rischiava forse di essere annullata? Aveva violato un diritto senza accorgersene? Aveva ignorato una norma che gli stava respirando sul collo?
Quando il livello d’ansia del datore raggiungeva soglie critiche, entrava in scena lui: il dr. Giovannangelo Decubernatis, detto “il Giova”, consulente del lavoro, capace di trasformare ingorghi giuslavoristici in percorsi pedonali.
Il Giova affrontò il caso con il suo metodo consueto: ricostruzione dei fatti, analisi degli atti, verifica delle date. La linea temporale parlava chiaro:
- cessazione del contratto di Greta
- trascorrere silenzioso dei mesi
- assunzione del nuovo dipendente
- richiesta scritta della lavoratrice solo dopo
Il nodo giuridico non era l’assunzione in sé, ma la natura del diritto. E qui il Giova, che aveva fiuto per la giurisprudenza fresca, tirò fuori la sentenza n. 857/2026 del Tribunale di Lecce, una di quelle decisioni nate per fare chiarezza.
Secondo il Tribunale, spiegò il Giova, il diritto di precedenza non nasce automaticamente alla cessazione del contratto. Non basta aver lavorato un certo numero di mesi, né aver svolto mansioni coerenti: serve la manifestazione scritta del lavoratore. Quella comunicazione, infatti, costituisce “condizione costitutiva del diritto stesso”.
Senza richiesta scritta, il diritto non c’è.
Non è sospeso, non è latente, non è in attesa: semplicemente non esiste.
Da ciò derivava la conseguenza più importante: le assunzioni effettuate prima della comunicazione scritta sono legittime, perché avvenute quando il diritto non era ancora sorto.
Lo stesso vale per quelle effettuate dopo il decorso dell’anno dalla cessazione, quando il diritto, anche se esercitato, si estingue per legge.
Il Giova, con l’abituale calma da professionista che sa dove sta portando il discorso, ricostruì tutto secondo l’art. 24 del D.Lgs. 81/2015:
- il lavoratore deve manifestare la volontà entro 6 mesi dalla cessazione
- il diritto si estingue dopo 12 mesi
- senza comunicazione scritta, non nasce alcun vincolo
- il datore non può violare un diritto che non è ancora sorto
Basilio, ascoltando, si lasciò andare alla prima respirazione completa della giornata.
Il Giova chiuse il fascicolo con la soddisfazione di chi rimette ordine nel caos: nessuna violazione, nessuna assunzione da rivedere, nessun pasticcio da ricucire. Solo un malinteso normativo risolto in punta di diritto, come piaceva a lui.
La storia ebbe anche un seguito pratico: la lavoratrice, informata correttamente, comprese che il suo diritto non era stato negato ma semplicemente non ancora formato al momento dell’assunzione.
E l’azienda, memore dell’episodio, integrò nel proprio gestionale un sistema automatico per registrare, monitorare e rispondere alle comunicazioni di precedenza.
La consulenza finale del Giova
Come sempre, il Giova lasciò ai presenti una riflessione semplice ma chirurgica:
“Il diritto di precedenza è come una porta: non esiste finché qualcuno non la costruisce. E quella porta si costruisce solo con una richiesta scritta. Prima non potete aprirla, dopo un anno non serve più. Il resto sono timori inutili. E un datore tranquillo è un datore che conosce le scadenze.”


