Ferie e malattia: agosto alla resa dei conti

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Sullo sfondo cappello da mare, occhiali da sole, infradito. In primo piano ragazza che si misura la febbre.

Siamo quasi in Agosto ed è tempo di ferie. Ferie individuali o collettive per chiusura delle aziende. Tra le tante incognite che potrebbero stravolgere i piani c’è proprio la malattia che può insorgere prima, durante o subito dopo le ferie. Una cosa è certa: la malattia, certificata, interrompe le ferie e ne determina la sospensione immediata.

Se ci si ammala prima dell’inizio del periodo di ferie, allora la malattia decorre normalmente e il lavoratore potrà fruire delle ferie in un secondo momento. Se, invece, la malattia insorge durante il periodo di ferie, il lavoratore dovrà prontamente comunicare al Datore di Lavoro la sua situazione attuale, producendo un regolare certificato di malattia dove risulta indicato il luogo dove essere “reperibile” e l’assenza dal lavoro verrà convertita immediatamente in malattia. Ma attenzione, se il Datore di Lavoro nota qualche cosa di sospetto nei comportamenti del dipendente può richiedere in ogni momento all’Inps e alla ASL territoriale, ulteriori controlli per verificare se la malattia pregiudica o meno il godimento delle ferie per il suo dipendente, o se è solo pretestuosa per continuare le “ferie” in villeggiatura sotto false “spoglie”!

Ma se in ferie si ammala il figlio? Cosa accade alle ferie dei genitori?

La legge 53/2000, poi ripresa dal Testo Unico sulla maternità e paternità del 2001, prevede che la malattia del figlio può comportare la sospensione delle ferie dei genitori lavoratori dipendenti.
Ciò avviene soltanto in presenza di alcune condizioni: la patologia del figlio deve dar luogo al ricovero in ospedale (in tal caso le ferie sono sospese senza limiti di durata se il figlio ha meno di 3 anni, per un limite di 5 giorni l’anno se questo ha un’età compresa tra i 3 e gli 8 anni). In tale ipotesi tuttavia, alcuni i contratti collettivi prevedono condizioni meno restrittive. Il alcuni casi, infatti, non è previsto il ricovero ospedaliero ma è sufficiente che la prognosi del figlio sia superiore ad un certo numero di giorni. Quindi è opportuno verificare cosa c’è scritto nel CCNL.

E se la malattia insorge quando il lavoratore è in ferie all’estero?

L’Inps nel suo sito ha pubblicato una guida informativa chiarisce molto bene la situazione distinguendo sostanzialmente tre casistiche:

  1. evento di malattia in un paese estero appartenente all’Unione Europea
  2. malattia sopravvenuta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia
  3. malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

La prima cosa da valutare è se il lavoratore in malattia fuori dall’Italia conserva la normale retribuzione. Sul punto, la risposta dell’Inps è positiva. Se si tratta di un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Inps, l’indennità economica viene erogata al pari di un lavoratore in malattia in Italia. Naturalmente il lavoratore deve farsi carico di produrre idonea documentazione medica contenente tutti di dati essenziali ai sensi della normativa italiana.

Facciamo un distinguo: malattia in paese UE e malattia insorta in paesi Extra UE.

Malattia insorta in Paese UE, cosa fare?

 i Regolamenti comunitari prevedono che venga applicata la legislazione del paese presso il quale è assicurato il lavoratore: l’Inps.
Il lavoratore dovrà pertanto rivolgersi al medico del Paese in cui si soggiorna temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa, trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla sede Inps competente, sulla base della residenza in Italia ed infine trasmettere, sempre entro due giorni, al Datore di Lavoro l’attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi). Per rendere più celere la trasmissione è possibile anticipare la trasmissione del certificato anche via pec, fax o e-mail, fermo restando però l’obbligo di di presentare il certificato in originale.

Malattia all’estero: insorta in Paese extra UE, cosa fare?

Se ci si ammala in un Paese extra UE con il quale l’Italia ha in atto una Convenzione, occorre farsi rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa. Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole appena illustrate.
In tali casi non è richiesta la legalizzazione. O meglio non è richiesta purché sia espressamente previsto negli accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente sia esente da legalizzazione.
Al contrario, se si ci ammala in un Paese extra UE con il quale l’Inps non ha stipulato alcuna convenzione, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’Inps della certificazione originale. Tale certificato deve essere legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.
Per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.

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