Ferie – Ma non sono già finite?

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spiaggia con la scritta the end sulla sabbia

La disciplina delle ferie ha subito negli ultimi anni diversi aggiustamenti per adeguarsi al quadro normativo comunitario. Il tema è sempre attuale perché il recupero delle energie fisiche unitamente alla tendenza di “lavorare sempre meno” per avere più tempo libero, sembrano essere gli argomenti più gettonati nel mondo della subordinazione.

 

Partiamo dalla FRUIZIONE e dalle varie casistiche

Le ferie sono un diritto irrinunciabile! Nel senso più restrittivo possiamo affermare che qualsiasi patto “contrario”, ad esempio oggetto di accordo individuale con il lavoratore, è nullo! Quindi “monetizzare” le ferie in costanza di rapporto, non è possibile.

Se poi il lavoratore si rifiuta di fare le ferie, cosa che spesso a certi imprenditori fa “gioco”, comporta la possibilità di essere sanzionato in via amministrativa. Ma anche la situazione contraria, ovvero il rifiuto del Datore di Lavoro di far usufruire delle ferie al suo collaboratore, comporta un danno patrimoniale che il Datore è tenuto a risarcire.

Naturalmente qualora il Datore di Lavoro non riesca a rispettare il periodo minimo di fruizione delle ferie (due settimane) per cause imputabili esclusivamente al lavoratore, e mi riferisco ad esempio nel caso di assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, servizio civile, ecc.… il Datore di Lavoro non può essere ritenuto responsabile. In tal caso al rientro del lavoratore l’imprenditore può imporgli la fruizione delle ferie arretrate… anche in un’unica soluzione.

Insomma, se poi vogliamo anche parlare di “misure contro lo sfruttamento” ribadite dal Decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 è evidente la necessità del rispetto del godimento delle ferie.

 
Quante sono le ferie da godere

Il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite (perché non sono aggratis!) va goduto:

  • Per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione
  • Per le restanti due settimane, (che fanno 4 in totale) entro 18 mesi successivi decorrenti dal termine dell’anno di maturazione, salvo più ampi periodi di differimento previsti dalla contrattazione. Ciò significa che le due settimane (delle quattro che maturano) del 2023 potranno essere godute entro il 30 giugno del 2025!!
Chi determina il periodo feriale?

L’esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente al Datore di Lavoro, se non altro perché rappresenta l’espressione del potere organizzativo e direttivo dell’impresa (finalmente direbbe qualcuno).

Al lavoratore rimane la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.

In pratica se un Datore di Lavoro stabilisce che le ferie vanno godute da maggio ad ottobre, il lavoratore potrà decidere in quale mese o periodo poterle godere.

Le ferie potranno essere fruite:

  • In forma collettiva. Ciò significa che la totalità dei lavoratori fruiranno le ferie in un determinato periodo, sospendendo, anche parzialmente l’attività produttiva. A deciderlo sarà naturalmente l’imprenditore.
  • Oppure in forma individuale, lasciando al lavoratore la facoltà di scegliere il periodo, garantendo la continuazione della regolare attività produttiva. In pratica le ferie saranno concordate nel rispetto delle reciproche esigenze, produttive e personali, mediando tra esigenze dell’impresa e interessi del lavoratore. (insomma, volemose bene)
Attenzione!

La fruizione delle ferie deve, o dovrebbe, essere concordata formalmente, richiedendo un’autorizzazione del Datore di Lavoro, per evitare, ad esempio che in caso di diniego o rifiuto da parte dell’imprenditore, il lavoratore decida di assentarsi ugualmente! (fatto grave e sanzionabile se vi è prova scritta, diversamente è tutto un po’ in salita)

FAQ n. 1:

Ma se una volta pianificate le ferie l’azienda avesse la necessità di modificare le date?

  • E’ consentito la modifica successiva del periodo di godimento delle ferie inizialmente stabilito. Questo può accadere quando il Datore di Lavoro abbia ritenuto opportuno riconsiderare le “sopravvenute” esigenze aziendali ed organizzative. Naturalmente sarebbe opportuno che il Datore di Lavoro ne dia preventiva comunicazione, magari in forma scritta, e con congruo preavviso! (congruo??)
FAQ n. 2:

Posso richiamare in servizio il lavoratore in ferie per esigenze organizzative/aziendali?

  • Salvo specifiche difformi pattuizioni individuali di reperibilità con il lavoratore, questi è libero di scegliere le modalità (e la località) di godimento delle ferie che ritenga a lui più utile e NON è tenuto ad essere reperibile durante il godimento delle ferie. (quindi se il lavoratore non risponde al telefono, o non visualizza le notifiche WhatsApp, durante le ferie è del tutto normale!!)

Con il prossimo articolo parleremo ancora di Ferie, cercando di fare chiarezza su altri aspetti molto specifici quali ad esempio la maturazione, anche con riferimento alle assenze, la durata ed i criteri di calcolo.

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