Ferie non godute?? DURC sospeso per 3 mesi, non solo…

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uomo d'affari di spalle che alza un piano di lavoro scoprendo una spiaggia nello sfondo

Il titolo di questo articolo è volutamente finalizzato a sensibilizzare un problema molto diffuso nelle aziende e ahimè troppo sottovalutato. Del resto i Datori di Lavoro oggi sono più impegnati a lavorare e far lavorare i propri collaboratori perché, anche se a denti stretti, è innegabile che stiamo vivendo una piccola ripresa. Carpe diem quindi! (sono impressioni personali sulla base di alcuni indicatori che verifico di mese in mese avendo a che fare con oltre 400 aziende)

Nel contempo però, ci si guarda bene dall’assumere nuovo personale, si cerca di fare con quello che si ha e naturalmente questo si riverbera sul contatore delle ferie. Eh sì, proprio quelle ferie che non sono state pienamente godute negli ultimi due anni, perché hanno lasciato il posto, in taluni casi, agli strumenti di integrazione salariale straordinaria e in deroga, ed in altri, per recuperare il tempo perso dai vari lockdown o dal diffondersi del covid che l’inverno scorso, ad esempio ha decimato le aziende, nonostante i vaccini.


Parliamo (un attimo) e facciamo chiarezza, di godimento delle ferie “arretrate”

Scade il 30 giugno 2022 il termine entro cui i Datori di Lavoro sono tenuti a controllare che i propri lavoratori dipendenti abbiano completato la fruizione delle ferie legali maturate nel 2020, in misura pari a 4 settimane.
Questo perché la legge n. 66 del 2003 all’art. 10 specifica che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane dove:

  • almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione
  • le restanti due settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.

Eccoci al 30 giugno 2022! Le famose “restanti due” che dovrebbero essere godute entro 18 mesi dalla loro maturazione, sono proprio quelle del 2020.

Vediamo un esempio:

Un lavoratore dipendente che matura 4 settimane di ferie nel 2020 dovrà usufruire di 2 settimane entro la fine del 2020 e potrà godere delle restanti 2 fino alla fine di giugno del 2022, ovvero esattamente 18 mesi dopo la fine dell’anno di maturazione.

Ma come faccio a sapere quali sono le 2 settimane del 2020?

Beh la risposta più facile sarebbe quella di rivolgervi al vostro consulente di fiducia. In linea teorica bisogna verificare il contatore delle ferie al 30 giugno del 2022 e da questo sottrarre 2 settimane del 2022, due settimane del 2021 e il gioco è fatto. Se avanzano delle ferie quelle saranno del 2020!

Ma perché serve il Consulente del Lavoro??

Nel caso di interruzione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legge, i termini per usufruire delle ferie a cui si ha diritto e per il versamento dei contributi (vedremo dopo) da parte dei Datori di Lavoro nel caso di mancato godimento, sono sospesi per un periodo della stessa durata dell’impedimento.
Le interruzioni previste dalla legge sono ad esempio:

  • la malattia
  • il periodo di maternità
  • i periodi di cassa integrazione

Solo un Consulente del Lavoro potrà analizzare questi eventi sospensivi e indicare con precisione i nuovi termini di scadenza.

Ma ora veniamo alle note dolenti…

1. Sanzioni amministrative
La violazione alle disposizioni in materia di fruizione delle ferie comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
Gli importi delle sanzioni, previsti dall’art. 18 bis, comma 3 del Dlgs n. 66/2003, sono stati modificati dalla Legge di Bilancio del 2019 che li ha aumentati del 20%:

da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori

da 480 a 1800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori

da 960 a 5400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori

2. Sospensione del DURC
Il D.M. del 24 ottobre 2007 ha introdotto alcune fattispecie che costituiscono per legge causa ostativa al rilascio del DURC, anche in presenza di versamenti e adempimenti regolarmente effettuati. La violazione dei termini di fruizione delle ferie legali, in particolare, comporta la sospensione della regolarità contributiva per un periodo di tre mesi.
3. Contribuzione obbligatoria
La circolare INPS n. 15 del gennaio 2002 disciplina l’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute dei 18 messi successivi alla loro maturazione. Ciò significa che i contributi sulle ferie maturate nel 2020 e non fruite al 30 giugno 2022 dovranno essere versati con F24 unitamente ai contributi dovuti sulle retribuzioni di luglio 2022 (20 agosto 2022). In pratica i contributi sulle ferie non godute vengono di fatto “anticipati” dall’Azienda che, di conseguenza non dovrà versarli quando il dipendente ne godrà realmente.
P.S.: Tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
4. Infine… come se non bastasse…
Non è da sottovalutare la possibilità del dipendente (nel caso in cui la mancata fruizione non sia avvenuta anche per la sua volontà) di adire alle vie legali. Il diritto alla fruizione delle ferie è importantissimo e “giustamente” tutelato dalla legge. Sarebbe controproducente, sia dal punto di vista economico che di tutela dell’immagine, rischiare tale possibilità.

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