Ferie: una questione più seria di quanto possa sembrare.

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Persona che contrassegna giorni sul calendario

Una delle preoccupazioni principali di qualsiasi Datore di Lavoro è il piano ferie. La questione è più seria di quanto possa sembrare. La gestione delle ferie, infatti, è un’attività delicata, che deve tener conto di numerosi fattori, soprattutto quelli legali, per non rischiare di incorrere in sanzioni amministrative e scongiurare possibili conflitti interni creando nel contempo un ambiente di lavoro sano e armonioso. Analizziamo in questo articolo ciò che un Datore di Lavoro deve sapere al riguardo, partendo dal concetto nozionistico delle ferie.


Le ferie sono periodi di riposo annuali retribuiti ai quali ogni dipendente subordinato, compreso il lavoratore domestico , ha diritto, per recuperare le energie psico-fisiche dall’attività lavorativa.

In altre parole si tratta di un diritto irrinunciabile del lavoratore, (art. 36, comma 3 della Costituzione) quasi esclusivamente non monetizzabile, introdotto per garantire al lavoratore dipendente un congruo periodo di riposo nel corso dell’anno per ritemprarsi dalle fatiche spese nella prestazione lavorativa, partecipare alla vita familiare e sociale, e tutelare il proprio diritto alla salute.

Chi decide le ferie?

  1. La durata e la collocazione temporale delle ferie di norma sono stabilite mediante la predisposizione di un piano ferie approvato dal datore di lavoro. La determinazione del periodo feriale spetta al datore di lavoro mentre il lavoratore ha solo la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruirne
  2. Il Datore di Lavoro non può fissare il periodo di ferie in modo arbitrario, quest’ultimo deve essere in grado di mediare tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore, esercitando tuttavia il potere direttivo ed organizzativo sulla specifica richiesta
  3. Il dipendente, d’altro canto, non potrà, senza autorizzazione, decidere di auto-assegnarsele, poiché tale comportamento potrebbe nuocere al regolare svolgimento ed organizzazione dell’attività lavorativa, oltre che essere oggetto di contestazione disciplinare.

Spettanza delle ferie

La normativa nazionale di riferimento è contenuta nell’art. 10 del D.Lgs n. 66 dell’ 08/04/2003. Essa prevede che il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, utilizzabili come segue:

  • 2 settimane continuative entro l’anno di maturazione
  • 2 settimane, anche frazionate, entro 18 mesi dal termine del periodo di maturazione, a completamento dell’obbligo delle 4 settimane
  • Eventuale ulteriore terzo periodo previsto dal CCNL applicato

In sintesi, esiste un doppio sistema in materia di ferie:

  • la disciplina legale che stabilisce un minimo di quattro settimane di ferie, obbligatorie!
  • la disciplina contrattuale consistente anche nella previsione migliorativa di un ulteriore periodo di ferie
Perché è importante il godimento delle 4 settimane?

Tralasciando l’aspetto prettamente nozionistico del concetto di “recupero delle energie psico-fisiche” che spesso non è considerato , a torto naturalmente , così importante…

Il controvalore economico delle ferie non godute, alla scadenza dei 18 mesi successivi alla loro maturazione, è considerato imponibile da parte dell’INPS. Di conseguenza la mancata fruizione del periodo obbligatorio impone al Datore di Lavoro il pagamento dei contributi sugli importi corrispondenti alle ferie arretrate. (art. 10 D.Lgs n. 66 del 2003)

E poi ci sono le sanzioni…

In generale la violazione delle disposizioni in materia di ferie dei dipendenti (mancato godimento) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro.

I dipendenti, inoltre, possono anche richiedere il risarcimento in seguito a danni comprovati all’integrità psico-fisica, dovuti dall’impossibilità di godimento delle ferie.

Le ferie si possono monetizzare?

Il D.Lgs n. 66/2003 ha introdotto, in modo espresso, il divieto di monetizzazione del periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane garantite per legge. In sostanza, proprio perché le ferie sono Costituzionalmente irrinunciabili, il lavoratore non può accordarsi con il datore di lavoro per trasformare in retribuzione i giorni di ferie non goduti.

La contrattazione collettiva, limitatamente al caso di risoluzione del rapporto di lavoro, dispone la monetizzazione del periodo di ferie non godute quando la mancata fruizione sia dipesa un’impossibilità oggettiva non imputabile alla volontà del dipendente. In pratica le ferie possono essere pagate/monetizzate solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In via residuale l’ulteriore periodo di ferie maturate, in forza delle disposizioni contrattuali, potrà essere monetizzato al lavoratore purché abbia effettivamente goduto delle ferie obbligatorie” previste dalle disposizione di legge.

Maturazione

Il diritto matura mensilmente ed in proporzione all’attività lavorativa effettivamente prestata dal dipendente: ogni mese il lavoratore matura una parte, ‘’rateo’’, del periodo feriale, in base ai giorni lavorati nell’arco dei 12 mesi.

Le ferie nel contratto di lavoro part-time
  • part-time orizzontale (cioè il dipendente lavora tutti i giorni lavorativi della settimana, con meno ore per giorno), matura lo stesso numero di giorni di ferie previsto per i lavoratori a tempo pieno
  • part-time verticale ( il dipendente lavora solo alcuni giorni della settimana, o alcuni periodi dell’anno), il periodo di godimento delle ferie, previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno, non viene riconosciuto integralmente, ma viene ridotto in proporzione all’attività lavorativa effettivamente svolta.

Come sono pagate?

Il diritto alle ferie implica per il Datore di Lavoro, non solo l’obbligo di assegnarle, consentendo al lavoratore di assentarsi dal servizio, ma anche quello di corrispondergli per tale periodo la retribuzione.
Nel periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato. Pertanto è nullo, contrastando con l’art. 36 della Costituzione, ogni patto individuale o collettivo che preveda un trattamento peggiore.
L’istituto delle ferie ha numerosi riflessi anche in altri ambiti del rapporto di lavoro, e le casistiche si sprecano.

Cosa succede ad esempio se un lavoratore si ammala durante le ferie?
In quali casi non maturano le ferie?
Come redigere un piano ferie?
Come funzionano le ferie durante la Cassa Integrazione?
Cosa sono le “ferie solidali”?
Come si calcolano le ferie? Come sapere di quante ferie il lavoratore dispone?

Se hai qualche dubbio o se vuoi approfondire l’argomento, contatta i nostri esperti!

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