Tra le questioni che più frequentemente emergono negli studi professionali organizzati in forma societaria vi è quella relativa alla possibilità di assumere come dipendente il coniuge dell’amministratore o del socio.
Il tema assume particolare rilevanza nel settore odontoiatrico, dove la disciplina professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) presenta caratteristiche specifiche che incidono direttamente sulla scelta della forma contrattuale da adottare.
Vediamo quali sono i principali aspetti da considerare e quali rischi possono emergere sotto il profilo giuslavoristico e previdenziale.
L’attività di ASO può essere svolta con partita IVA?
La prima verifica riguarda la possibilità di esercitare l’attività di Assistente di Studio Odontoiatrico come lavoratore autonomo.
La risposta, in linea generale, è negativa.
L’articolo 4 del D.P.C.M. 9 febbraio 2018, che disciplina il profilo professionale dell’ASO, stabilisce infatti che tale figura opera in regime di dipendenza e collabora con l’équipe odontoiatrica seguendo procedure organizzative definite e attenendosi alle indicazioni dei professionisti sanitari.
La norma descrive quindi un’attività caratterizzata da elementi tipici della subordinazione: inserimento nell’organizzazione dello studio, rispetto di direttive operative, coordinamento con il personale sanitario e svolgimento delle mansioni secondo modalità stabilite dal datore di lavoro o dai professionisti responsabili. In un simile contesto, l’apertura di una partita IVA potrebbe risultare difficilmente compatibile con le caratteristiche dell’attività svolta, esponendo il rapporto al rischio di una successiva riqualificazione in lavoro subordinato da parte degli organi ispettivi o degli enti previdenziali.
Il rapporto di coniugio impedisce l’assunzione?
Una volta esclusa la praticabilità della soluzione autonoma, il problema si sposta sulla possibilità di instaurare un rapporto di lavoro dipendente. Sotto questo profilo è importante chiarire un primo principio: l’ordinamento non prevede un divieto assoluto di assunzione tra coniugi.
Pertanto, il semplice vincolo matrimoniale non impedisce, di per sé, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. La questione diventa però più complessa quando il coniuge datore di lavoro coincide con l’unico centro decisionale della società. È il caso, ad esempio, di una S.r.l. con socio unico e amministratore unico, nella quale il coniuge dovrebbe essere assunto come dipendente.
In queste situazioni l’attenzione degli enti ispettivi si concentra soprattutto sulla reale esistenza del vincolo di subordinazione.
Il vero problema: dimostrare la subordinazione
Perché un rapporto di lavoro possa essere qualificato come subordinato è necessario che il lavoratore sia effettivamente assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Quando esiste un rapporto familiare particolarmente stretto, la giurisprudenza e la prassi amministrativa tendono a verificare con grande attenzione se tale assoggettamento sia concreto oppure soltanto formale.
Secondo gli orientamenti consolidati dell’INPS e della magistratura, la presenza di un legame coniugale può infatti rendere più difficile dimostrare l’esistenza di un autentico rapporto gerarchico e organizzativo.
Il rischio è che l’attività venga ricondotta a una collaborazione familiare piuttosto che a un vero rapporto di lavoro subordinato, con conseguente contestazione degli inquadramenti adottati e dei contributi versati.
Non è quindi sufficiente predisporre una lettera di assunzione o applicare il contratto collettivo di settore. Occorre poter dimostrare concretamente che la lavoratrice è inserita nell’organizzazione aziendale come qualsiasi altro dipendente e che le direttive operative provengono da un soggetto che esercita effettivamente i poteri tipici del datore di lavoro.
I rischi in caso di verifica ispettiva
In una struttura nella quale il coniuge risulta contemporaneamente socio unico e amministratore unico, il rischio ispettivo non può essere sottovalutato.
Gli organi di vigilanza potrebbero mettere in discussione la genuinità del rapporto subordinato qualora emergano elementi incompatibili con l’effettivo esercizio del potere direttivo e disciplinare.
Tra gli aspetti generalmente oggetto di verifica rientrano:
- l’autonomia decisionale della lavoratrice;
- le modalità di organizzazione dell’attività;
- la presenza di orari e turni effettivamente imposti;
- l’esistenza di controlli e direttive aziendali documentabili;
- il concreto inserimento nella struttura organizzativa dello studio.
Maggiore è la sovrapposizione tra interessi familiari e gestione aziendale, maggiore diventa il rischio di contestazioni sotto il profilo previdenziale e lavoristico.
Quale soluzione può risultare più solida?
Dal punto di vista operativo, l’assunzione come lavoratrice dipendente non appare giuridicamente impossibile. Tuttavia, in presenza di una società controllata integralmente dal coniuge amministratore, la sostenibilità del rapporto subordinato potrebbe risultare particolarmente fragile sotto il profilo probatorio. Per ridurre il rischio di contestazioni può essere opportuno valutare una revisione dell’assetto societario o organizzativo, introducendo elementi che consentano di rendere maggiormente credibile e verificabile l’esistenza di un effettivo potere gerarchico distinto dal mero rapporto familiare.
La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle concrete modalità di svolgimento dell’attività, della struttura dello studio e dell’organizzazione societaria adottata.
Conclusioni
Nel caso dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, la strada della partita IVA presenta significative criticità, poiché la normativa di settore configura l’attività come prestazione resa in regime di dipendenza e inserita nell’organizzazione dello studio.
L’assunzione come lavoratrice dipendente resta teoricamente possibile anche in presenza di un rapporto di coniugio, ma richiede particolare attenzione quando il coniuge è contemporaneamente socio unico e amministratore unico della società.
In tali circostanze il tema centrale non è la validità formale del contratto, bensì la capacità di dimostrare l’effettiva esistenza di un autentico rapporto di subordinazione, elemento che rappresenta spesso il principale terreno di verifica da parte di INPS e organi ispettivi.


