Nello studio dentistico del dottor Germano Molarelli tutto aveva un posto preciso.
Le frese nel cassetto delle frese, le fatture nel cassetto delle fatture e i problemi del personale, possibilmente, nel cassetto più lontano dalla sua scrivania. Peccato che Miranda Premolari, assistente di studio da oltre vent’anni, in quel cassetto non volesse proprio entrarci.
Dopo una lunga collaborazione, qualcosa si rompe. Non un incisivo, che sarebbe stato più semplice, ma il rapporto di lavoro. Arriva il licenziamento.
Il dottor Molarelli, prima ancora di domandarsi se il provvedimento possa reggere davanti a un giudice, si tranquillizza con un ragionamento che gli sembra solidissimo: lo studio ha meno di quindici dipendenti e, quindi, male che vada, ci saranno quelle famose sei mensilità.
Una specie di massimale psicologico. Miranda, però, ha un’opinione leggermente diversa. Vent’anni e passa di anzianità le suggeriscono che ridurre tutta la vicenda a sei mensilità sia un po’ come curare un molare con una mentina.
Ed è così che, quando sulla scrivania del dottor Molarelli arriva il dr. Giovannangelo Decubernatis, il Giova, la conversazione prende una piega meno rassicurante.
«Giova, siamo piccoli.»
«Confermo.»
«Sotto i quindici.»
«Confermo anche questo.»
«Quindi massimo sei mensilità.»
Il Giova si siede.
Quando il Giova si siede prima di rispondere, generalmente non è un buon segno. «Dottore, quella delle sei mensilità oggi la direi con meno entusiasmo.»
Quando essere piccoli non basta più
Il problema sta nell’art. 8 della legge n. 604 del 1966. Per i lavoratori ai quali si applica questa tutela, il licenziamento illegittimo conserva il meccanismo della cosiddetta tutela obbligatoria: il datore può essere posto davanti all’alternativa tra riassunzione e pagamento dell’indennità prevista dalla legge.
Il punto delicato, però, è proprio la misura economica. La fonte fornita richiama la sentenza n. 174 della Corte costituzionale, depositata il 22 ottobre 2026, relativa al caso di un’assistente di studio dentistico con oltre vent’anni di servizio e originato dal Tribunale di Livorno.
Ed è qui che le sei mensilità del dottor Molarelli smettono di essere una certezza. Secondo la pronuncia, infatti, le maggiorazioni dell’indennità previste dall’art. 8 diventano accessibili anche quando il datore di lavoro occupa non più di quindici dipendenti. Questo significa che, ricorrendone i presupposti, l’indennità può arrivare fino a 10 mensilità quando l’anzianità supera dieci anni e fino a 14 mensilità quando supera vent’anni. Il minimo resta fissato a 2,5 mensilità. Molarelli fa rapidamente due conti. Poi li rifà, nella remota speranza che la matematica del diritto del lavoro abbia regole diverse dalla matematica normale.
Non le ha. «Quindi Miranda, con più di vent’anni…» «Può entrare nella fascia che arriva fino a quattordici mensilità.» «Ma non vuol dire automaticamente quattordici, vero?»
Il Giova finalmente gli concede una buona notizia.
«No. E la parola importante è proprio automaticamente.»
Il superamento delle sei mensilità non trasforma ogni licenziamento illegittimo di una piccola impresa in una condanna da dieci o quattordici mensilità. Il giudice deve valutare il caso concreto.
Entrano quindi in gioco l’anzianità di servizio, il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti. La logica che emerge dalla pronuncia è quella di consentire una quantificazione realmente aderente alla situazione esaminata: l’indennità deve assicurare un ristoro adeguato e, allo stesso tempo, avere efficacia dissuasiva rispetto ai licenziamenti illegittimi.
Ed è precisamente questo che il Giova spiega anche a Miranda. Avere vent’anni di anzianità non significa presentarsi dal giudice con quattordici mensilità già confezionate nella borsetta. Significa, però, che quella lunga anzianità può finalmente pesare nella valutazione senza scontrarsi necessariamente contro l’antico tetto delle sei.
A quel punto il dottor Molarelli guarda prima Miranda, poi il Giova e infine la sua calcolatrice.
Quest’ultima, prudentemente, viene rimessa nel cassetto.
Il parere del Giova
«La morale, dottore, non è che una piccola azienda pagherà sempre quattordici mensilità. La morale è che non può più impostare la valutazione del rischio pensando che sei sia comunque il massimo. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 soggetti all’art. 8 della legge n. 604/1966 bisogna prima individuare correttamente il regime applicabile e poi considerare anzianità, dimensioni aziendali e circostanze concrete. Se l’anzianità supera dieci anni, la maggiorazione può condurre fino a 10 mensilità; oltre vent’anni, fino a 14. E questo ha un effetto pratico molto semplice: prima di licenziare bisogna rivalutare anche il costo del rischio e, quando si tratta una conciliazione, non si può continuare a prendere le sei mensilità come un limite invalicabile.
Insomma, essere sotto i quindici continua a contare. Ma non è più il caso di entrare in studio gridando: “Tranquilli, tanto al massimo sono sei!”.
Soprattutto se il Giova è già seduto in sala d’attesa.»


