Liquidazione mensile dei ratei 13ma-14ma, permessi, ferie e TFR: è davvero possibile?

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Uomo che scrive alla lavagna ratei 14ma, ratei 13ma, TFR, permessi, ferie

Vuoi perché da una parte il Datore di Lavoro si “libera” dal peso degli oneri differiti, vuoi perché dall’altra il lavoratore preferisce “capitalizzare” la propria busta paga con qualche euro in più al mese, la liquidazione dei ratei mensili maturandi, e mi riferisco alle mensilità aggiuntive come la 13ma e la 14ma così come i permessi le ex festività, le ferie e da ultimo il TFR, è sempre più spesso una richiesta che proviene sia dal Datore di Lavoro che dagli stessi lavoratori.

Ma è davvero possibile?

I tempi e i modi di liquidazione delle mensilità supplementari nonché dei ratei è generalmente stabilito dalla contrattazione collettiva: per i primi, è prevista di norma l’erogazione degli stessi in occasione della festività Natalizia (13ma) e nel mese di giugno (14ma); per i secondi, il CCNL non prevede un criterio di liquidazione (se non, in alcuni casi, alla loro scadenza), in quanto generalmente devono essere goduti.

Fatta eccezione per l’istituto delle ferie, diritto irrinunciabile e non monetizzabile del prestatore di lavoro, (e qui si chiude l’argomento ferie) nulla vieta che 13ma, 14ma, permessi ed ex festività, vengano liquidati anche mensilmente al lavoratore in busta paga su richiesta dello stesso.

In tal caso, occorrerà fare attenzione, in occasione dei mesi ordinari di liquidazione dei ratei, degli opportuni adeguamenti retributivi. La mancanza dei predetti adeguamenti comporta la non completa applicazione del CCNL con possibili scenari sanzionatori per il Datore di Lavoro (es. revoca degli incentivi all’assunzione).

Cosa significa “adeguamenti retributivi”

La 13ma, che come noto si chiama anche gratifica natalizia, è generalmente erogata prima di Natale, quindi con la retribuzioni in vigore in quel momento. Se invece i ratei di 13ma vengono pagati ogni mese, significa che verranno liquidati con la paga del singolo mese di riferimento. Poniamo il caso che durante l’anno, ad esempio a giugno, il CCNL applicato preveda un aumento retributivo della paga base, sarà opportuno “adeguare” quindi riallineare i ratei di 13ma precedentemente erogati, con la nuova paga base. Questo per non danneggiare economicamente il lavoratore che si vedrebbe riconosciuto un rateo di 13ma più basso e per predisporre il corretto versamento dei contributi da versare all’INPS. Questo accorgimento, seppur dispendioso in termini di tempo per chi elabora i cedolini paga, è indispensabile per la corretta applicazione del contratto collettivo. Naturalmente valgono le stesse cautele anche per la 14ma, i permessi e le ex festività liquidate mese su mese.

E il TFR si può mensilizzare??

Se vogliamo fare gli “escapologi del lavoro” la risposta più appropriata è ni’. Nel senso che è opportuno avere riguardo ad alcuni limiti che caratterizzano l’istituto del TFR.

La disciplina del trattamento di fine rapporto è dotata di efficacia inderogabile, sia “in melius” che “in peius”. Ciò significa che non è possibile intervenire discrezionalmente circa la determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR. Tuttavia tale “rigidità” nei criteri del calcolo non si estende alla disciplina delle anticipazioni.
“Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.” Questo è quanto previsto dall’art. 2120 del c.c. ultimo comma, e pertanto si può ritenere possibile l’erogazione del TFR anticipato, anche in misura mensile. Naturalmente l’anticipazione mensile del TFR, come ha più volte chiarito il Ministero del Lavoro, fa mutare la natura di retribuzione differita in retribuzione corrente, con conseguente assoggettamento a contribuzione e tassazione ordinaria.
Ciò significa che da un punto di vista fiscale l’assoggettamento del rateo di TFR mensile non dovrà seguire le regole del TFR, quindi non andrà assoggettato a tassazione “separata” ma a tassazione “ordinaria o corrente e, a parere dello scrivente, anche a contribuzione previdenziale. Si pensi ad esempio all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria del TFR (per le aziende con oltre 50 dipendenti). Il mancato versamento della quota mensile di TFR al fondo in parola è ravvisabile come omissione contributiva da parte dell’istituto previdenziale. Quindi nel caso di anticipazione mensile, e ribadisco mensile, ciò comporterebbe il versamento dei contributi sulla quota anticipata. Questi punti di attenzione, così come l’adeguamento retributivo della 13ma dei permessi ecc.., di cui sopra, rappresentano condizioni necessarie per ovviare alla liquidazione degli istituti indiretti e differiti che altrimenti sarebbero vietati.

Infine, e non da ultimo, qualsiasi decisione in tal senso, sto sempre parlando di liquidazione mensile dei ratei, dovrà sempre ed in ogni caso essere preceduta da un accordo tra le parti, possibilmente anche in sede protetta (presso un organizzazione sindacale).

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