Provvedimenti disciplinari – Forse non tutti sanno che…

cartellino giallo

Il tema delle contestazioni disciplinari risulta essere sempre di grande interesse, vista la frequenza con la quale può capitare in azienda di dover contestare ad un proprio dipendente uno o più comportamenti ritenuti lesivi degli obblighi contrattuali e tali da essere passibile di una sanzione disciplinare.

Spesso accade che molti comportamenti non graditi o non conformi alle norme contrattuali ed aziendali siano disattesi, o per comodità risolti con un richiamo verbale.

Attenzione!

In questi casi è sempre meglio procedere con una contestazione ai sensi di Legge e di contratto, se non altro per creare un precedente oppure una correlazione di eventi ed azioni oggettivamente dimostrabili.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire le fonti normative di riferimento quando parliamo di contestazioni disciplinari.

Partendo del Codice civile le contestazioni disciplinari possono quasi tutte essere ricondotte agli articoli:

Art. 2104 CC – diligenza del prestatore di lavoro

Art. 2105 CC – obbligo di fedeltà

Credo che qualsiasi imprenditore, anche se non esperto conoscitore del Codice civile, sappia che il proprio collaboratore “deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.”

E sono altrettanto convinto che qualsiasi imprenditore ritenga importante agire nei confronti di quel collaboratore che violi il principio appena indicato (art. 2014/diligenza).

Ed infine immagino che sia scontato che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”

Pertanto, la violazione dell’art. 2105 (fedeltà) appena citato e dell’art. 2014 (diligenza), consente al Datore di Lavoro di agire nei confronti del lavoratore dando luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione. [Art. 2106 CC]

Beh dai, fin qui niente di così difficile ed impossibile da capire. Molti Imprenditori miei clienti mi richiamano e non leggono i blog perché scrivo in termini tecnici a volte incomprensibili… Ma la prossima volta che parlo di violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza sono convinto che vi ritorneranno in mente gli articoli 2104 e 2105 del Codice civile.

Sempre volendo citare le fonti di riferimento nell’ambito delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari è bene fissare nella mente la Legge 300/1970, conosciuta anche come “Lo Statuto del Lavoratori”! Un appellativo al quanto appropriato per quel periodo storico ed in linea con le lotte operaie della fine degli anni 60’ ed i primi anni 70’!

Una legge un po’ vecchiotta, magari un po’ rattoppata da qualche modifica, ma ancora attuale… Forse perché l’unica nel suo genere.

In particolare, della Legge 300/70 dobbiamo tenere a mente l’articolo 7 che riguarda appunto le “sanzioni disciplinari” e regole per applicarle. E qui si apre un mondo se non altro per le migliaia di sentenze ed orientamenti giurisprudenziali sulla corretta interpretazione dell’articolo 7!

Nel prossimo articolo infatti approfondiremo l’importanza del “codice disciplinare e la sua affissione” (art. 7 comma 1 della Legge 300/70) quale primo passo verso una corretta procedura di contestazione disciplinare.

 

Condividi: 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Iscriviti
al nostro Blog!

Studio Milan si impegna a proteggere e rispettare la privacy degli utenti: le informazioni personali raccolte vengono utilizzate solo per amministrare gli account e fornire i prodotti e servizi richiesti. È possibile prendere visione dell’informativa ai sensi del Reg. EU 2016/679 cliccando qui

Articoli correlati

Rapporto di lavoro

Assunzioni agevolate in apprendistato… per “diversamente giovani”

L’apprendistato professionalizzante rappresenta una straordinaria opportunità di crescita professionale, aperta a persone di ogni età. Grazie all’articolo 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015, non ci sono limiti di età per chi desidera rafforzare le proprie competenze e riqualificarsi nel mondo del lavoro.
Questa normativa è un esempio di come la flessibilità e l’inclusività possano andare di pari passo con lo sviluppo professionale, offrendo a tutti la possibilità di migliorare e di contribuire attivamente all’economia. È un invito a non smettere mai di imparare e a cogliere le opportunità di formazione che si presentano, indipendentemente dall’età.

Leggi di più
POV del CdL

La cassazione dice che si può “lavorare” durante la malattia

La questione del lavoro durante il periodo di malattia è stata oggetto di una recente sentenza della Cassazione. In generale, durante la malattia, si dovrebbe evitare di lavorare per garantire una pronta guarigione. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il lavoro durante la malattia non è sempre vietato, ma deve essere valutato in base alla capacità di compromettere o rallentare la guarigione. Se l’attività lavorativa non pregiudica la salute del dipendente e non ritarda il suo rientro al lavoro, non è considerata illecita.

Leggi di più
POV del CdL

Intelligenza artificiale negli studi di Consulenza del lavoro? Sì ma…

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il campo della consulenza del lavoro, offrendo strumenti che migliorano l’efficienza e la precisione dei servizi. L’IA può gestire attività come l’analisi dei dati per la pianificazione della forza lavoro, rispondere a domande dei dipendenti tramite chatbot, ottimizzare il reclutamento e automatizzare compiti amministrativi. Tuttavia, è fondamentale che l’IA sia guidata e supportata dall’intelligenza umana per garantire un uso etico e responsabile della tecnologia.

Leggi di più