Provvedimenti disciplinari – Forse non tutti sanno che…

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Il tema delle contestazioni disciplinari risulta essere sempre di grande interesse, vista la frequenza con la quale può capitare in azienda di dover contestare ad un proprio dipendente uno o più comportamenti ritenuti lesivi degli obblighi contrattuali e tali da essere passibile di una sanzione disciplinare.

Spesso accade che molti comportamenti non graditi o non conformi alle norme contrattuali ed aziendali siano disattesi, o per comodità risolti con un richiamo verbale.

Attenzione!

In questi casi è sempre meglio procedere con una contestazione ai sensi di Legge e di contratto, se non altro per creare un precedente oppure una correlazione di eventi ed azioni oggettivamente dimostrabili.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire le fonti normative di riferimento quando parliamo di contestazioni disciplinari.

Partendo del Codice civile le contestazioni disciplinari possono quasi tutte essere ricondotte agli articoli:

Art. 2104 CC – diligenza del prestatore di lavoro

Art. 2105 CC – obbligo di fedeltà

Credo che qualsiasi imprenditore, anche se non esperto conoscitore del Codice civile, sappia che il proprio collaboratore “deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.”

E sono altrettanto convinto che qualsiasi imprenditore ritenga importante agire nei confronti di quel collaboratore che violi il principio appena indicato (art. 2014/diligenza).

Ed infine immagino che sia scontato che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”

Pertanto, la violazione dell’art. 2105 (fedeltà) appena citato e dell’art. 2014 (diligenza), consente al Datore di Lavoro di agire nei confronti del lavoratore dando luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione. [Art. 2106 CC]

Beh dai, fin qui niente di così difficile ed impossibile da capire. Molti Imprenditori miei clienti mi richiamano e non leggono i blog perché scrivo in termini tecnici a volte incomprensibili… Ma la prossima volta che parlo di violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza sono convinto che vi ritorneranno in mente gli articoli 2104 e 2105 del Codice civile.

Sempre volendo citare le fonti di riferimento nell’ambito delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari è bene fissare nella mente la Legge 300/1970, conosciuta anche come “Lo Statuto del Lavoratori”! Un appellativo al quanto appropriato per quel periodo storico ed in linea con le lotte operaie della fine degli anni 60’ ed i primi anni 70’!

Una legge un po’ vecchiotta, magari un po’ rattoppata da qualche modifica, ma ancora attuale… Forse perché l’unica nel suo genere.

In particolare, della Legge 300/70 dobbiamo tenere a mente l’articolo 7 che riguarda appunto le “sanzioni disciplinari” e regole per applicarle. E qui si apre un mondo se non altro per le migliaia di sentenze ed orientamenti giurisprudenziali sulla corretta interpretazione dell’articolo 7!

Nel prossimo articolo infatti approfondiremo l’importanza del “codice disciplinare e la sua affissione” (art. 7 comma 1 della Legge 300/70) quale primo passo verso una corretta procedura di contestazione disciplinare.

 

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