Rientro a scuola dei figli: ferie, permessi o congedo parentale?

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Settembre è il mese della ripartenza. Riaprono le scuole e, puntualmente, negli uffici del personale arrivano richieste di entrata posticipata, uscita anticipata o assenza per accompagnare i figli.
La situazione è particolarmente frequente durante l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, quando la presenza di un genitore può essere richiesta per alcune ore o per più giornate.
Ma il lavoratore ha davvero diritto a uno specifico permesso?

Non esiste un “permesso per l’inserimento scolastico”

Il primo punto da chiarire è che la normativa generale non prevede un permesso retribuito specifico per il primo giorno di scuola, per accompagnare i figli o per partecipare al loro inserimento.
Il fatto che la scuola richieda la presenza del genitore non comporta automaticamente il diritto ad assentarsi dal lavoro.
Il dipendente deve quindi individuare uno degli strumenti previsti dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Le possibilità più comuni sono:

  • ferie;
  • ROL ed ex festività;
  • eventuali permessi previsti dal CCNL;
  • congedo parentale, anche su base oraria.

La scelta non è soltanto formale. Ogni istituto segue regole diverse per durata, retribuzione, preavviso e autorizzazione.

Si possono utilizzare le ferie?

Il dipendente può certamente chiedere uno o più giorni di ferie per seguire l’inserimento scolastico del figlio. Non può però decidere autonomamente di assentarsi.
L’articolo 2109 del Codice civile stabilisce che il periodo feriale è determinato dal datore di lavoro, tenendo conto sia delle esigenze dell’impresa sia degli interessi del lavoratore. A questo principio si aggiungono l’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003 e le eventuali disposizioni del CCNL.
La richiesta deve quindi essere presentata secondo le normali procedure aziendali e può essere valutata anche in relazione alle necessità organizzative.
Se più dipendenti dello stesso reparto chiedono ferie per la medesima giornata, il datore di lavoro non è automaticamente obbligato ad accogliere tutte le domande. Dovrà cercare un equilibrio tra le esigenze familiari e la continuità dell’attività aziendale.

Per poche ore è meglio utilizzare ROL o permessi?

Quando il genitore deve entrare più tardi o uscire in anticipo, ROL ed ex festività possono rappresentare la soluzione più semplice.
In questo caso, però, bisogna verificare il CCNL applicato. È infatti la contrattazione collettiva a stabilire il monte ore disponibile, il preavviso, la possibilità di utilizzo per singole ore e l’eventuale necessità di autorizzazione.
Anche il regolamento aziendale può prevedere modalità operative, moduli o canali specifici per la presentazione delle richieste.
Per evitare equivoci, il dipendente dovrebbe sempre indicare quale istituto intende utilizzare. Una generica comunicazione del tipo “domani entrerò due ore dopo” non è sufficiente a qualificare correttamente l’assenza.

Il congedo parentale può essere utilizzato?

Il congedo parentale è lo strumento più direttamente collegato alla cura del figlio. Non richiede che il bambino sia malato e può quindi essere utilizzato anche durante l’inserimento scolastico.
Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti, il limite temporale di fruizione è stato elevato fino ai 14 anni del figlio. La modifica ha ampliato il periodo entro il quale il congedo può essere utilizzato, ma non ha aumentato la durata complessivamente spettante ai genitori. [flcgil.it]
Attenzione, però: il diritto ad assentarsi e la misura dell’indennità sono due aspetti distinti. Il trattamento economico deve essere verificato considerando l’età del figlio, i periodi già utilizzati e le condizioni previste dalla normativa vigente.

È possibile chiedere il congedo parentale a ore?

Sì. Il congedo parentale orario può essere particolarmente utile quando il genitore deve assentarsi soltanto per una parte della giornata.
Le modalità di utilizzo possono essere disciplinate dal CCNL. Se il contratto collettivo non contiene una specifica previsione, si applica il criterio legale previsto dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001: la fruizione è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente.
Di conseguenza, un dipendente che lavora normalmente otto ore non può necessariamente scegliere di utilizzare una sola ora di congedo. In assenza di una diversa disciplina collettiva, deve essere rispettato il criterio stabilito dalla legge.

Quanto preavviso deve dare il lavoratore?

Salvo oggettiva impossibilità, il preavviso minimo è di:

  • cinque giorni per il congedo parentale giornaliero;
  • due giorni per il congedo parentale su base oraria.

La domanda presentata all’INPS non sostituisce la comunicazione al datore di lavoro. Si tratta di due adempimenti distinti.

Una gestione chiara evita problemi

Per l’azienda, la soluzione migliore è adottare una procedura semplice e uniforme. Ogni richiesta dovrebbe indicare il giorno, l’orario e l’istituto che il lavoratore intende utilizzare.
Per il dipendente, invece, è importante muoversi con anticipo e non considerare l’esigenza scolastica come un’autorizzazione automatica all’assenza.
Il primo giorno di scuola può quindi essere gestito con ferie, ROL, permessi contrattuali o congedo parentale. Ciò che non esiste, salvo specifiche previsioni del CCNL o della contrattazione aziendale, è un generico “permesso scolastico” valido per tutti.

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