Riscatto dei contributi: che cos’è?

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Solitamente, quando si parla di Riscatto dei Contributi comunemente si è portati a collegare il riscatto di Laurea.
Nella realtà dei fatti, quando parliamo di riscatto, non dobbiamo dimenticare dell’esistenza di altre possibilità/tipologie.
Ovviamente ogni cosa ha il suo prezzo.
Quando parliamo di Riscatto Contributivo dobbiamo intanto definirlo dicendo che: trattasi di una modalità per vedersi riconosciuti dei periodi scoperti ai fini pensionistici.
Essa è un’opportunità che il soggetto può o meno cogliere.
Chi decide d’intraprendere questa strada deve arrivare a questa decisione solo dopo aver attentamente valutato costi/benefici.
L’accesso, volontario, potrà essere esercitato da tutti coloro che hanno, o hanno avuto, una posizione contributiva aperta presso una delle gestioni presenti all’Inps.
Se parliamo di Riscatto Contributivo dobbiamo essere consapevoli che, a differenza dell’accredito figurativo (solitamente previsto per eventi: malattia, permessi legge 104, servizio di leva, maternità, ecc. ecc.), lo stesso consenta l’accredito sempre a fronte di un costo/onere.

 

Ma quali sono i contributi riscattabili?

Come riportato sul portale dell’Inps, le principali tipologie di riscatti sono:

  • riscatto dei corsi di studio ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
  • riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione (articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338)
  • riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (articolo 51, legge 23 dicembre 1999, n. 488)
  • riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (articolo 5, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564)
  • riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (articolo 7, decreto legislativo n. 564/1996)
  • riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (articolo 8 decreto legislativo n. 564/1996)
  • riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468)
  • riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (articolo 1, comma 198 legge 23 dicembre 1996, n. 662)
  • riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1° gennaio 2009 (articolo 4, comma 2, decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, così come convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2; decreto legislativo 40/2017)
  • riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (articolo 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
  • riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (articolo 51, comma 2, legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’articolo 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e articolo 3, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184)
  • riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35 comma 2, 26 marzo 2001, n. 151)
  • riscatto del periodo di congedo per la formazione (articolo 5, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53)
  • riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (articolo 20, commi 1-5, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26)
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Ma veniamo al costo di quest’operazione

La determinazione del costo da sostenere per l’accredito della contribuzione risulta essere diversificato a seconda:

  1. della tipologia di Riscatto che si deve effettuare
  2. del regime previdenziale in cui si colloca il lavoratore nel periodo da riscattare
  3. delle previsioni specifiche normative

 

Ecco che, ad esempio, un riscatto di laurea agevolato veda l’onere determinato in misura fissa annua moltiplicato per il numero di anni da riscattare, mentre, in altre situazioni a causa del sistema contributivo in cui si va a collocare il periodo da riscattare, si potrebbe determinare un onere anche superiore ai 100.000,00 euro.

In conclusione

Quanto sopra detto ci porta di conseguenza a dire che, oltre alla determinazione dell’onere, costituisce un elemento importante valutare attentamente la situazione contributiva personale. Tutto ciò al solo fine di limitare la spesa del Riscatto necessario all’ottenimento dei benefici voluti o comunque tangibili.
Ovviamente, per avere un quadro d’insieme, è opportuno fare una valutazione pensionistica che fornisca indicazioni circa:

  • di quanto aumenta l’assegno pensionistico
  • ma anche di determinare l’anticipo pensionistico ottenibile in termini di anni

sempre se si decide di esercitare il riscatto.
Solo in questo modo si potrà prendere una decisione consapevole e soprattutto ad un costo che ne valga il risultato.

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