La recente Circolare dell’INPS, la n. 27 del 31 gennaio scorso, ha fornito tutti i chiarimenti utili e necessari per il NUOVO esonero contributivo del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, nella misura massima di 3000 euro annui.
Focus:
- l’esonero contributivo non comporta alcun costo per il Datore di Lavoro
- è la lavoratrice madre che richiede al Datore di Lavoro l’applicazione dell’esonero, ovviamente se ne ha diritto [scarica il documento di autocertificazione]
- sarebbe apprezzabile che il Datore di Lavoro informasse le proprie collaboratrici aventi diritto
Cosa dice la Circolare INPS 27/2024
Chi può accedere al l’esonero?
- Parliamo di lavoratrici madri, quindi solo il “genere” femminile “old style”. Quindi no padri o simili!!
- Le lavoratrici madri devono essere lavoratrici dipendenti. Pubblico o Privato non fa la differenza!
- Per lavoratrici dipendenti s’intendono tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, le socie lavoratrici di Coop e le apprendiste
- I rapporti a tempo determinato NON rientrano nell’esonero contributivo. Tuttavia, se vengono trasformati a tempo indeterminato, rientrano se sono soddisfatti i requisiti di “figliolanza” di cui ai punti successivi
- Sono escluse le lavoratrici madri nel rapporto di lavoro domestico
- Le lavoratrici, nel 2024, devono essere madri di tre (3) figli di cui l’ultimo deve avere meno di 18 anni
- Il diritto all’esonero (madri di tre figli) dura fino al 2026 compreso
- Il diritto all’esonero permane anche qualora uno dei 2 figli (1° e 2°) esce dal nucleo familiare o muore
- Il diritto si matura anche se il terzo figlio nasce nel corso del 2024
- L’esonero, ma solo per l’anno 2024, spetta anche per le lavoratrici madri con due (2) figli di cui però il più piccolo deve avere un’età inferiore a 10 anni
Misura dell’esonero
- 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice nel limite massimo di 3.000 euro anno da riparametrare su base mensile.
- La soglia massima di esonero su base mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12)
- Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo
- Per i rapporti di lavoro part-time l’esonero non è riparametrato alla durata del rapporto
- Se la nascita del 3° e/o del 2° figlio avviane in corso d’anno (2024/2026 per il 3° – solo 2024 per il secondo) l’esonero spetta per l’intero mese senza la necessità di riparametrazioni giornaliere
Domande frequenti (FAQ)
D: L’esonero riguarda anche le lavoratrici madri che nell’ambito del nucleo familiare hanno proceduto all’adozione o all’affidamento di bambini?
R: Il Testo unico della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001) ha sancito la parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento, va da sé che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.
D: Se il terzo figlio compie 18 anni nel corso 2024 ho diritto all’esonero per l’intero anno??
R: NO! L’esonero spetta nel caso in cui il figlio più piccolo compia il diciottesimo o decimo anno di età nel corso del mese. Dal mese successivo al compleanno l’esonero viene meno.
D: Per applicare l’esonero alla lavoratrice è necessario che l’azienda sia in possesso del DURC?
R: NO! poiché la misura non assume la natura di incentivo all’assunzione; pertanto, non è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175, legge 296/2006.
D: L’esonero per le lavoratrici madri è cumulabile con l’altro esonero per IVS (Invalidità, Vecchiaia, e Superstiti) previsto dalla legge 213/23 art. 1 co.15?
R: Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.
D: Cosa deve fare la lavoratrice madre in possesso dei requisiti per avere l’applicazione dell’esonero?
R: Le lavoratrici madri potranno comunicare al proprio Datore di Lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, indicando in una semplice autocertificazione il numero dei figli ed i codici fiscali dei due o tre figli. In alternativa, ma al momento non è ancora operativo l’applicativo presso l’INPS, potranno comunicare direttamente all’Istituto previdenziale le informazioni relative ai codici fiscali dei figli.
D: Se la lavoratrice madre comunica nel mese di febbraio o di marzo 2024 i dati dei figli al DL, perde i mesi trascorsi?
R: Fermo restando che il Datore di Lavoro dovrà indicare i codici fiscali nelle denunce Uniemens, l’operatività della misura è stata differita consentendo comunque il recupero delle mensilità arretrate.
All: Dichiarazione sostitutiva di certificazione contributo lavoratrici madri [scarica]