Quando si parla di trasferte e rimborsi spese, il rischio di errore per le aziende non sta tanto nelle grandi cifre, quanto nei dettagli operativi. Parcheggi, chilometri percorsi all’interno del Comune, modalità di pagamento: sono proprio questi aspetti, apparentemente minuti, a creare problemi in sede di verifica fiscale o contributiva.
Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su diversi punti legati alla riforma fiscale, offrendo indicazioni concrete su come trattare le spese di viaggio, anche quando la trasferta avviene nel territorio comunale. Tra i passaggi più rilevanti, spicca il nuovo orientamento sulle spese di parcheggio, che segna un netto cambio di rotta rispetto al passato.
Per capire la portata delle novità è necessario partire dalla situazione precedente.
Fino al 2024, le indennità e i rimborsi riconosciuti al dipendente per trasferte svolte all’interno del Comune della sede di lavoro concorrevano, di regola, a formare il reddito di lavoro dipendente. Facevano eccezione solo i rimborsi delle spese di trasporto documentate con titoli rilasciati dal vettore, come biglietti di autobus, treni o metropolitane. In questo quadro, l’utilizzo dell’auto propria per spostamenti intra-comunali era fiscalmente penalizzato: il rimborso chilometrico risultava imponibile, anche se calcolato secondo le tabelle ACI.
Il Decreto legislativo n. 192 del 2024 ha però modificato l’articolo 51 del TUIR, introducendo una formulazione più ampia e coerente con la realtà operativa delle imprese. Oggi la norma esclude dalla tassazione non solo i rimborsi di trasporto, ma anche quelli relativi alle spese di viaggio, a condizione che siano adeguatamente comprovati e documentati.
La conseguenza pratica, confermata dalla Circolare 15/E, è rilevante: anche le trasferte svolte all’interno del Comune possono prevedere il rimborso dell’indennità chilometrica per l’uso dell’auto privata senza effetti fiscali in capo al lavoratore, purché il rimborso sia calcolato su base ACI e sorretto da documentazione idonea. Nulla di rivoluzionario sul piano operativo: si tratta, in sostanza, della stessa logica già utilizzata per le trasferte extra-comunali, applicata ora anche agli spostamenti “sotto casa”.
Ma il vero punto di svolta arriva sul fronte delle spese di parcheggio.
Per anni l’Agenzia delle Entrate ha escluso i parcheggi dalla categoria delle spese di viaggio, trattandoli come spese accessorie rimborsabili solo entro i limiti giornalieri previsti per il rimborso analitico. Con la Circolare 15/E, questa impostazione viene superata in modo esplicito. L’Agenzia afferma infatti che le spese di parcheggio rientrano ora a pieno titolo tra le spese di viaggio, purché siano documentate con giustificativi in grado di identificare in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.
Questo chiarimento produce due effetti immediati. Il primo riguarda la documentazione: il semplice scontrino non basta più se non consente di collegare la spesa a uno specifico veicolo. In pratica, serve un documento che renda riconoscibile la targa o comunque il mezzo utilizzato. Il secondo effetto è ancora più operativo: se il parcheggio è una spesa di viaggio, allora per essere rimborsato in modo esente deve essere pagato con strumenti tracciabili, come richiesto dalla legge di bilancio 2025.
Tradotto in termini semplici: niente contanti. Parcheggi pagati con carta, bancomat, Telepass o app diventano la regola se si vuole evitare contestazioni.
Consulenza Take Away per il datore di lavoro
Le trasferte intra-comunali non sono più una zona grigia, ma richiedono procedure chiare. Se l’azienda rimborsa chilometri e parcheggi, deve farlo con documentazione coerente e pagamenti tracciabili. Aggiornare le policy interne ora significa evitare rilievi dopo. Su questi temi, oggi, la forma conta quanto la sostanza.


